Scadenza della Dichiarazione di Conformità

Dichiarazione di Conformità
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«Ho bisogno di un chiarimento in merito a questa vicenda, che cerco di riassumere. Un cliente mi ha richiesto le Dichiarazioni di Conformità dei lavori impiantistici realizzati in tre appartamenti 20 anni fa, in quanto stanno sostituendo il serbatoio di GPL.

Ho recuperato le Dichiarazioni di Conformità consegnandone una copia ai clienti. L’azienda che sta seguendo questa pratica ha rifiutato le Dichiarazioni di Conformità da me inviate perché ritenute troppo vecchie richiedendomi “piuttosto” la Dichiarazione di Rispondenza.

Vorrei capire come mai considerino “scadute” le dichiarazioni di conformità inviate, e se effettivamente sia cosa veritiera quella che hanno spiegato», scrive un lettore di GT.

Se sull’impianto realizzato 20 anni fa nulla è stato modificato, le Dichiarazioni di Conformità non hanno scadenza e non si deve effettuare alcun adeguamento sull’impianto alle attuali normative vigenti.

Il Decreto Ministeriale 37:2008 (pubblicato in G.U. n. 61 del 12.03.2008, entrato in vigore il 27 marzo 2008, quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) come inizialmente la legge 46:1990, all’art. 7. Dichiarazione di conformità al comma 1 prescrive:

“Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all’articolo 5”.

Solo in assenza della regolare Dichiarazione di Conformità al comma 6 si prevede una eventuale possibile sanatoria con l’emissione di una Dichiarazione di Rispondenza:

“Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione”.

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