Rifacimento della centrale termica condominiale

rifacimento centrale termicaLa Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza, ha affrontato il tema del rifacimento della centrale termica del condominio, ribadendo che trattasi di manutenzione straordinaria, come precedentemente già affermato dalla Corte d’Appello di Genova e che pertanto sia necessaria la maggioranza ex art. 1136 cc.

La Corte ha dunque affermato che il completo rifacimento della centrale termica è un atto di straordinaria amministrazione, trattandosi di sostituire un impianto comune, usurato e mal funzionante, con un altro sempre comune ed avente le stesse finalità di servizio a tutti i condomini (e non comportante, quindi, la realizzazione di un’opera nuova con l’inserimento nell’edificio condominiale di un impianto e di un correlativo servizio comune prima inesistenti: cfr. Cass. n. 4831/1994 e Cass. n. 238/2000).

Per la relativa decisione, quindi, è sufficiente la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c.