Quando le acque reflue possono essere assimilate a quelle domestiche?

acque reflueNel caso in esame, il ricorrente ha impugnato dinnanzi la corte di Cassazione la sentenza di secondo grado che, a conferma della sentenza del Tribunale, lo condannava per i reati cui al T.U ambiente (d.lgs 152 del 2006), per aver effettuato, senza autorizzazione, lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dalla sua attività produttiva.

Contestava il ricorrente che, nel caso di specie, le acque reflue erano assimilabili a quelle urbane in quanto acque reflue di vegetazione proveniente dai frantoi oleari. Il giudice di legittimità ha ritenuto infondato il ricorso rilevando che:

“Gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue di vegetazione dei frantoi sono disciplinati dall’art. 101, comma 7-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, che assimila le acque reflue a quelle domestiche purché si tratti di frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili;

occorre, altresì, che gli scarichi siano sottoposti a idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all’effettiva capacità di trattamento dell’impianto di depurazione e che, in ogni caso, l’ente di governo dell’ambito e il gestore d’ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione”.

Ha altresì aggiunto che: “in tema di inquinamento idrico, l’assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie”.

(Cass. Pen. Sent n. 35110/2024).

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