Il diritto fondamentale all’ambiente viene qualificato dalla Giurisprudenza recente “in re ipsa” e quindi appartenente alla persona umana in quanto tale.
Difatti, i Giudici affermano che la «semplice esistenza dell’individuo e svolgimento della propria vita nel luogo interessato» non può non includere il diritto a un clima (incluso il “microclima” urbano) vivibile e abitabile contro rischi, pericoli e danni alla salute.
Conseguentemente a ciò, l’azione amministrativa e l’azione privata devono rispettare tale diritto al clima, evitando di danneggiare con la propria attività o condotta la mitigazione climatica che, al contrario, deve essere promossa in qualsiasi luogo di vita umana, inclusi i centri urbani.
Si tratta di fatto della prima reale pronuncia di un tribunale italiano che afferma chiaramente il diritto all’ambiente e alla salubrità dello stesso, con relativa tutela che deve essere perpetrata da parte sia delle attività private che delle attività pubbliche.
(Ordinanza NRnrG 1439/2024 tribunale di Piacenza)