Cappotto termico e rispetto delle distanze legali

Cappotto termicoNel caso in esame, un cittadino impugnava l’ordine di demolizione emesso dall’ente comunale di alcuni manufatti ritenuti abusivi realizzati sull’immobile.

Nello specifico il comune contestava che i lavori di rivestimento con pietra locale delle facciate aveva portato alla modifica delle distanze dei confini. Il proprietario si difendeva rilevando che il manufatto consisteva nella realizzazione di un cappotto termico per consentire un maggior isolamento ed efficientamento energetico dell’immobile e in quanto tale, come disposto dalla normativa, il nuovo spessore sarebbe ammissibile anche in deroga alle norme sui distacchi purché nei limiti previsti dal codice civile.

Il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso presentato, confermando l’ordine di demolizione e rilevando innanzitutto che il ricorrente non avesse provato la riconducibilità dell’opera nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica non avendo provato la riduzione dei limiti di trasmittanza.

Inoltre, ha stabilito che l’immobile era situato in una zona soggetta a vincolo ambientale, paesaggistico e sismico e di conseguenza:

le opere realizzate in area sottoposta a vincolo, anche se minori e anche se accedono ad altre opere legittimamente edificate, mantengono comunque una indubbia rilevanza paesaggistica, poiché le esigenze di tutela dell’area sottoposta a vincolo paesaggistico, da sottoporre alla previa valutazione degli organi competenti, possono anche esigere l’immodificabilità dello stato dei luoghi, ovvero precluderne una ulteriore modifica. Ne deriva il principio secondo il quale tali opere abusive, come nella specie, devono considerarsi comunque eseguite in totale difformità dalla concessione in sanatoria, laddove non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica e, conseguentemente, è doveroso da parte dell’Amministrazione applicare la sanzione demolitoria” (Tar Lazio sentenza n. 17984/2024).

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