Scarico della condensa in una tubazione di acciaio

«Un tecnico ha installato una caldaia a condensazione all’interno dell’appartamento di un condomino. La condensa prodotta dai fumi di combustione è stata immessa, tramite un tubo in pvc, nella tubazione esistente di acciaio zincato che scarica sul tetto dell’edificio. Visto che il tetto e i canali di gronda sono eseguiti in lamiera zincata preverniciata, tale installazione è a norma?», chiede un lettore di GT.

La norma di riferimento è la UNI 7129:2015 – Parte 5 (sistemi per lo scarico delle condense) a cui si rimanda per una lettura integrale. Di seguito riportiamo quanto chiarito dal Ministero dell’Ambiente a seguito di alcuni quesiti posti su tale situazione.

Quesito n.° 1: è possibile affermare che la condensa proveniente da impianti domestici e similari possa essere scaricata insieme alle acque meteoriche (es.: in pluviali, canali di gronda, etc.,), previa neutralizzazione e previo accertamento dell’idoneità dei materiali utilizzati?

Risposta: lo scarico della sola condensa costituisce uno scarico di acque reflue domestiche; lo scarico del miscuglio condensa ed acque meteoriche costituisce uno scarico di acque reflue urbane, a norma dell’art. 74, lett. i), del D. Lgs. sopra citato.

Mentre il convogliamento delle due predette tipologie di acque reflue tal quali nelle canalizzazioni destinate ad allontanare le acque che dilavano le superfici scoperte dei fabbricati (grondaie e pluviali) trova un suo eventuale limite nella compatibilità con i materiali con cui sono realizzate dette canalizzazioni e nel tipo di fognatura posto a valle, come più oltre si dirà, i valori limite di emissione per lo scarico diretto di tali acque reflue in un corpo idrico naturale o artificiale sono stabiliti dalle Regioni ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 2, lett. a) e b) e del punto 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte 111 del citato Decreto Lgs.

Detta disciplina regionale di definizione dei valori-limite allo scarico, in assenza di una componente di acque reflue industriali che concorra alla formazione delle acque reflue urbane, può limitarsi alle sole Tab. 1 e 2 (in caso di recapito in aree sensibili) dell’Allegato 5 alla Parte 111° del D. Lgs. 152/2006, ai sensi di quanto stabilito dal menzionato punto 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte 111° del medesimo D. Lgs

Quesito n.° 2: in riferimento alla domanda 1, e qualora la risposta fosse affermativa, è sempre necessario ricorrere alla neutralizzazione o questa può essere evitata in caso di miscelazione con i reflui basici prima dell’immissione nel collettore fognario o dello scarico in acque superficiali?

Risposta: gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, ai sensi del Part. 107, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, purché osservino i regolamenti emessi dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dal rispettivo Ente di governo dell’ambito. Detti scarichi, ai sensi dell’art. 124, comma 4, non necessitano di autorizzazione allo scarico.

Tali regolamenti, caso per caso potranno contenere la prescrizione che, laddove la fognatura sia di tipo “separato” tutte le acque reflue “domestiche” siano convogliate con apposite tubazioni esclusivamente al collettore della rete “nera”, con il divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori. In tali casi i proprietari sono tenuti a separare nei propri stabili le acque reflue “domestiche” da quelle meteoriche e ad inviarle, con condotti interni distinti, alla pertinente rete fognaria, rispettivamente, “nera” ovvero “bianca”. In tal caso risulterebbero precluse dal regolamento di accettabilità in fognatura le immissioni nella rete fognaria “bianca” delle condense mescolate con le acque meteoriche. Tale eventualità non si presenta nel caso di rete fognaria di tipo “unitario”.

Infine, si ricorda che una preventiva comunicazione e approvazione da parte dell’assemblea condominiale è determinante, così come stabilito dal Tribunale di Padova, con sentenza n.° 352 del 22 febbraio 2011, che chiarisce: “innestare un tubo che scarica la condensa in un pluviale condominiale altera la destinazione del predetto bene comune”. In questo contesto i giudici hanno ravvisato una modifica illegittima, salvo espressa approvazione dell’assemblea, in quanto innestare un tubo che scarica la condensa in un pluviale condominiale altera la destinazione del già menzionato bene comune che è quella e solo quella, di scaricare le acque meteoriche.