
Facciamo un passo indietro: gli impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate sono stati quantificati dall’articolo 27 del DM 6 luglio 2012 e con il DM 23 giugno 2016 sono state stabilite le modalità di incentivazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.
Tale decreto stabilisce che gli impianti geotermoelettrici devono entrare in funzione entro 51 mesi decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura. Ogni mese di ritardo, per un massimo di sei, produrrà una decurtazione della tariffa incentivante di riferimento dello 0,5%, dopodichè l’impianto non può più avere l’accesso ai benefici.
Le Regioni considerano tale termine troppo breve perchè per le procedure di autorizzazione sono necessari spesso tempi più lunghi. Così, per evitare la perdita del diritto all’incentivo è stata chiesta l’aggiunta del periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria fino alla data di efficacia del titolo autorizzativo finale.
Le Ragioni saranno ascoltate dal Governo?